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Art. 39 LStip Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip)

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Art. 39 LStip

1 Nel caso in cui un dipendente abbia beneficiato di compensi salariali oppure indennità ai quali non aveva diritto, tale importo in eccesso deve essere reso al datore di lavoro.

2 Nel caso di difficoltà economica del dipendente e se ne è dimostrata la buona fede, l’autorità di nomina può rinunciare totalmente o parzialmente al recupero.

3 Il recupero è esigibile entro e non oltre cinque anni dal momento in cui il datore di lavoro ha preso conoscenza dell’esistenza di compensi salariali non dovuti.

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