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Art. 2 LStip Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip)

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Art. 2 LStip

1 L’elenco delle funzioni e la relativa classificazione degli impiegati dello Stato e dei docenti sono stabiliti dal Consiglio di Stato, d’intesa con le autorità di nomina competenti ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) per quanto attiene il loro personale, mediante regolamento basato, di principio, sulla valutazione analitica di ogni singola funzione.

2 La valutazione analitica delle funzioni avviene in modo trasparente e non discriminatorio.

3 Una nuova valutazione delle funzioni viene elaborata se gli elementi che ne determinano la classificazione esistente si sono modificati in maniera significativa e durevole.

4 Il Consiglio di Stato consulta le organizzazioni del personale e informa il Gran Consiglio sui cambiamenti di contenuto della classificazione dei dipendenti attraverso il rendiconto.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

52.2018.28 · ti (art. 2 cpv. 1 LStip)
Employee Salary Reclassification Appeal Due to Lack of Motivation and Document Access
Cited in the reasoning concerning the document ('mansionario') that formed the basis for the classification.