Art. 2 LStip Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip)
Art. 2 LStip
1 L’elenco delle funzioni e la relativa classificazione degli impiegati dello Stato e dei docenti sono stabiliti dal Consiglio di Stato, d’intesa con le autorità di nomina competenti ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) per quanto attiene il loro personale, mediante regolamento basato, di principio, sulla valutazione analitica di ogni singola funzione.
2 La valutazione analitica delle funzioni avviene in modo trasparente e non discriminatorio.
3 Una nuova valutazione delle funzioni viene elaborata se gli elementi che ne determinano la classificazione esistente si sono modificati in maniera significativa e durevole.
4 Il Consiglio di Stato consulta le organizzazioni del personale e informa il Gran Consiglio sui cambiamenti di contenuto della classificazione dei dipendenti attraverso il rendiconto.