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Art. 8 Regolamento concernente l’assegnazione e l’uso di appartamenti di servizio nell’Amministrazione cantonale Regolamento concernente l’assegnazione e l’uso di appartamenti di servizio nell’Amministrazione cantonale

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Art. 8 Regolamento concernente l’assegnazione e l’uso di appartamenti di servizio nell’Amministrazione cantonale

I diritti degli assegnatari di appartamenti di servizio, maturati in applicazione della normativa previgente, restano acquisiti.

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