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Art. 5 Regolamento concernente l’assegnazione e l’uso di appartamenti di servizio nell’Amministrazione cantonale Regolamento concernente l’assegnazione e l’uso di appartamenti di servizio nell’Amministrazione cantonale

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Art. 5 Regolamento concernente l’assegnazione e l’uso di appartamenti di servizio nell’Amministrazione cantonale

1 La Sezione della logistica è competente per l’applicazione del presente regolamento, segnatamente per la definizione delle condizioni d’uso e la gestione degli appartamenti di servizio.

2 Per giustificati motivi la Sezione della logistica può eccezionalmente delegare le sue competenze ad altre unità amministrative.

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