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Art. 4 Regolamento concernente l’assegnazione e l’uso di appartamenti di servizio nell’Amministrazione cantonale Regolamento concernente l’assegnazione e l’uso di appartamenti di servizio nell’Amministrazione cantonale

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Art. 4 Regolamento concernente l’assegnazione e l’uso di appartamenti di servizio nell’Amministrazione cantonale

1 Per gli appartamenti di servizio è dovuto un canone di locazione corrispondente alle condizioni di mercato locali.

2 Per giustificati motivi il canone di locazione può essere ridotto.

3 I canoni di locazione sono stabiliti dalla Sezione della logistica.

4 Sono a carico del beneficiario dell’appartamento di servizio

- le spese accessorie (riscaldamento, energia elettrica padronale, acqua potabile e tassa canalizzazioni, abbonamenti di manutenzione ecc.);

- l’energia elettrica e il gas (consumo proprio);

- il canone radio-TV, l’abbonamento e le spese per uso proprio del telefono;

- la tassa rifiuti.

5 Il canone di locazione e le spese sono dedotti dallo stipendio.

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