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CH-TI
Art. 4 Regolamento concernente l’assegnazione e l’uso di appartamenti di servizio nell’Amministrazione cantonale Regolamento concernente l’assegnazione e l’uso di appartamenti di servizio nell’Amministrazione cantonale
Art. 4 Regolamento concernente l’assegnazione e l’uso di appartamenti di servizio nell’Amministrazione cantonale
1 Per gli appartamenti di servizio è dovuto un canone di locazione corrispondente alle condizioni di mercato locali.
2 Per giustificati motivi il canone di locazione può essere ridotto.
3 I canoni di locazione sono stabiliti dalla Sezione della logistica.
4 Sono a carico del beneficiario dell’appartamento di servizio
- le spese accessorie (riscaldamento, energia elettrica padronale, acqua potabile e tassa canalizzazioni, abbonamenti di manutenzione ecc.);
- l’energia elettrica e il gas (consumo proprio);
- il canone radio-TV, l’abbonamento e le spese per uso proprio del telefono;
- la tassa rifiuti.
5 Il canone di locazione e le spese sono dedotti dallo stipendio.
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