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Art. 3 Regolamento concernente l’assegnazione e l’uso di appartamenti di servizio nell’Amministrazione cantonale Regolamento concernente l’assegnazione e l’uso di appartamenti di servizio nell’Amministrazione cantonale

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Art. 3 Regolamento concernente l’assegnazione e l’uso di appartamenti di servizio nell’Amministrazione cantonale

1 Il contratto di diritto amministrativo decade con la cessazione del rapporto d’impiego con lo Stato.

2 Per giustificati motivi lo Stato può in ogni tempo recedere dal contratto.

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