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Art. 2 Regolamento concernente l’assegnazione e l’uso di appartamenti di servizio nell’Amministrazione cantonale Regolamento concernente l’assegnazione e l’uso di appartamenti di servizio nell’Amministrazione cantonale

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Art. 2 Regolamento concernente l’assegnazione e l’uso di appartamenti di servizio nell’Amministrazione cantonale

1 La concessione dell’appartamento di servizio è regolata da un contratto di diritto amministrativo ed è vincolata al rapporto d’impiego.

2 È proibito locare o concedere l’uso di un appartamento di servizio ad altre persone.

3 L’obbligo di residenza nell’appartamento di servizio è menzionato nel bando di concorso ed è considerato dovere di servizio.

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