Regolamento sul rapporto d’impiego dei dipendenti del Ristorante Castelgrande
Indice delle disposizioni (10)
Testo normativo (10 Articoli)
1 Il presente regolamento si applica ai dipendenti del Ristorante Castelgrande, che non sono incaricati o nominati prevalentemente anche per compiti d’insegnamento nella Scuola superiore alberghiera e del turismo (in seguito SSAT), segnatamente dei settori
a) della cucina (cuochi, aiuto cuochi, ecc.)
b) del servizio (camerieri, impiegati della ristorazione, ecc.)
c) della hall/reception (impiegati di commercio, ecc.)
2 Il rapporto d’impiego dei dipendenti del Ristorante Castelgrande di cui al cpv. 1 (in seguito dipendenti) è retto dal diritto privato.
1 L’assunzione dei dipendenti compete al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. [1]
2 L’assunzione avviene mediante contratto individuale di lavoro, di regola sulla base di un pubblico concorso.
Durata del rap porto d’ impiego
[1] Cpv. modificato dal R 22.1.2014; in vigore dal 24.1.2014 - BU 2014, 53.
La durata del rapporto d’impiego dei dipendenti può essere determinata o indeterminata.
1 Per stipendio, previdenza e assicurazioni malattia e infortunio dei dipendenti fanno stato le disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione (CCLN), dichiarato d’obbligatorietà generale.
2 Il Consiglio di Stato può derogarvi in meglio tenendo conto dell’età, del l a formazione e dell’esperienza professionale di ogni dipendente, come pure dei compiti che gli sono assegnati.
I dipendenti sono affiliati alla cassa pensioni Fondazione Istituto collettore LPP secondo gli obblighi stabiliti dalle relative leggi, che determinano pure i premi, la loro ripartizione e l’ammontare delle prestazioni di diritto degli assicurati.
Il direttore della SSAT e per esso il personale dirigente subordinato stabiliscono gli oneri e i compiti.
Cessazione del rapporto d’im piego
Il rapporto d’ impiego di durata determinata cessa con la scadenza del termine stabilito dalla decisione di assunzione.
Per la disdetta valgono le disposizioni del CCLN (art. 6 e 7).
Ai dipendenti si applicano inoltre, per quanto non disciplinato dal presente regolamento, le disposizioni del CCLN.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° marzo 2011.
Pubblicato nel BU 2011 , 111.