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173.180 CH-TI

Regolamento concernente la formazione continua degli impiegati

18 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (18)

Testo normativo (18 Articoli)

[2] Questo regolamento disciplina gli interventi dello Stato a favore della formazione continua dei propri impiegati.

[2] Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.

[3] 1 La formazione continua ha lo scopo di contribuire a migliorare la capacità degli impiegati di rispondere in modo professionale alle esigenze richieste dalla funzione.

2 Nella formazione l’obiettivo primario è il miglioramento e lo sviluppo delle conoscenze professionali e delle competenze necessarie per svolgere i compiti affidati in modo efficiente ed efficace.

[3] Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.

[4] 1 La formazione dei funzionari dirigenti mira allo sviluppo delle capacità di gestione, conduzione e organizzazione delle proprie unità amministrative.

2 La formazione e l’introduzione degli impiegati neoassunti è primariamente responsabilità dei funzionari dirigenti i quali devono favorire il loro inserimento professionale mettendo l’accento sui compiti, le competenze, le responsabilità e l’atteggiamento richiesto nella relazione con gli utenti e i colleghi.

3 Per i funzionari dirigenti di nuova nomina è previsto un percorso formativo obbligatorio. [5]

[4] Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.

[5] Cpv. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182.

… [6]

[6] Art. abrogato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182; precedente modifica: BU 2011, 611.

Il perfezionamento professionale è compito di ogni dipendente ed in particolare di ogni funzionario dirigente.

b) della Sezione delle risorse umane [7]

[7] Nota marginale modificata dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182.

[8] La Sezione delle risorse umane è competente per

a) l’analisi dei bisogni nel campo del perfezionamento e dello sviluppo professionale, assicurando direttamente o per il tramite di altri enti l’organizzazione e l’erogazione di interventi formativi generali o specificamente richiesti dalle singole unità amministrative;

b) … ;

c) l’organizzazione e l’erogazione di interventi formativi e di sviluppo specifici richiesti dalle singole unità amministrative;

d) la consulenza e l’assistenza alle singole unità amministrative per ogni questione inerente alla formazione e allo sviluppo manageriale;

e) la valutazione delle offerte del mercato, il loro grado di rispondenza e le possibili opportunità per le necessità dell’amministrazione cantonale.

[8] A rt. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182; precedente modifica: BU 2011, 611.

… [9]

[9] Art. abrogato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182; precedente modifica: BU 2011, 611.

[11] 1 Per esigenze della funzione la Sezione delle risorse umane può considerare obbligatorio un percorso formativo.

2 In questo caso è concesso il congedo pagato e sono riconosciute le tasse di iscrizione o frequenza. È applicabile il regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011.

3 Il capoverso 2 si applica anche alle attività di formazione necessarie per il mantenimento di un titolo professionale (ad esempio, il titolo FMH).

[11] Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182; precedente modifica: BU 2011, 611.

[12] 1 Su richiesta dell'impiegato può esser concesso congedo pagato e possono essere rimborsate eventuali tasse d’iscrizione o frequenza se i seguenti presupposti sono adempiuti cumulativamente

a) esiste un interesse diretto per l’Amministrazione, nel senso che l’esercizio della funzione ne trae un evidente e significativo vantaggio;

b) le condizioni di servizio lo permettono;

c) l’impiegato dimostra impegno nello svolgimento delle proprie mansioni.

2 La partecipazione alle spese e in tempo viene concordata di volta in volta con l’impiegato.

3 Se la richiesta di congedo concerne la frequentazione di percorsi formativi quali CAS (C ertificate of Advanced Studies) , DAS (Diploma of Advanced Studies), MAS (Master of Advanced Studies) o equivalenti, viene concesso il congedo pagato e vengono riconosciute le tasse di iscrizione o frequenza se, oltre all’ adempimento dei presupposti , indicati al cpv. 1 lett. a), b) e c), la richiesta si inserisce all’interno di un piano di sviluppo professionale concordato in forma scritta tra il richiedente e il rispettivo funzionario dirigente.

[12] Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182; precedente modifica: BU 2012, 563.

[13] 1 I congedi pagati sono decisi

a) fino a 5 giorni, dal funzionario dirigente;

b) oltre 5 giorni, dal Direttore della divisione o dal Segretario generale, sentito il funzionario dirigente del richiedente;

c) oltre 20 giorni, dal Coordinatore dipartimentale o dal Segretario generale su proposta del competente direttore di divisione, sentiti i rispettivi funzionari dirigenti;

d) richieste concernenti percorsi formativi quali CAS (Certificate of Advanced Studies), DAS (Diploma of Advanced Studies), MAS (Master of Advanced Studies) o equivalenti richiedono il preavviso favorevole dell’Ufficio dello sviluppo manageriale (USM).

2 …

3 …

4 Qualsiasi richiesta di congedo pagato per formazione viene formulata compilando l’apposito formulario elettronico.

Formazione senza partecipazione finanziaria

[13] Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182; precedente modifica: BU 2013, 296.

1 I funzionari dirigenti possono autorizzare la partecipazione a corsi facoltativi di formazione e perfezionamento durante l’orario di lavoro con congedo non pagato se i seguenti presupposti sono adempiuti cumulativamente

a) esiste un interesse per l’Amministrazione;

b) le condizioni di servizio lo permettono, segnatamente per quanto concerne la sostituzione interna o la supplenza;

c) l’impiegato dimostra impegno nello svolgimento delle proprie mansioni.

2 Per questi congedi non è riconosciuta alcuna partecipazione alle spese di ogni genere.

3 Qualsiasi richiesta di congedo non pagato per formazione viene formulata compilando l’apposito formulario elettronico. [14]

[14] Cpv. introdotto dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182.

[15] Per la preparazione e lo svolgimento di esami ai fini dell’ottenimento di diplomi non richiesti per l’esercizio della funzione svolta e per i soggiorni linguistici può essere concesso congedo non pagato senza alcuna partecipazione alle spese di ogni genere.

[15] Art. modificato dal R 28.11.2012; in vigore dal 30.11.2012 - BU 2012, 563.

[16] 1 I congedi non pagati sono decisi

a) fino a 1 mese dal funzionario dirigente;

b) oltre 1 mese, dal Direttore della divisione o dal Segretario generale, sentito il funzionario dirigente del richiedente;

c) …

2 Copia della decisione di autorizzazione è trasmessa dal richiedente all’Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni e all’Area della gestione amministrativa.

[16] Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182; precedente modifica: BU 2013, 296.

1 La partecipazione a congressi, simposi e giornate di studio, se autorizzata, è considerata missione d’ufficio. [17]

2 La decisione è di competenza del funzionario dirigente.

[17] Cpv. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182; precedente modifica: BU 2011, 611.

[18] 1 Con i periodi di attività professionale esterna all’Amministrazione cantonale si promuove lo scambio di esperienze professionali e si favorisce la valorizzazione del potenziale dei dipendenti.

2 Se è dimostrato l’interesse diretto dell’Amministrazione e se l’attività svolta non costituisce pregiudizio per lo Stato, è riconosciuta quale attività professionale esterna il lavoro svolto a tempo pieno o parziale per un period o variabile tra i 6 e i 18 mesi.

3 Le modalità vengono decise di volta in volta dal Consiglio di Stato, su proposta del funzionario dirigente almeno a livello di Divisione (o Segreteria generale), sentita la Sezione delle risorse umane.

[18] Cpv. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182; precedente modifica: BU 2013, 296.

[20] 1 In caso di dimissioni come da art. 58 lett. b) LORD, o di disdetta come da art. 60 cpv. 1 lett. c ), d), e), f), g) e cpv. 4 LORD, prima della scadenza di un termine di 3 anni dalla fine di un corso, la Sezione delle risorse umane chiede il rimborso di parte delle spese e dei giorni di congedo concessi.

2 Se il congedo è stato concesso per il conseguimento di una certificazione, il termine decorre a partire dall’ottenimento della stessa.

3 Non è richiesto alcun rimborso nei casi di cui all’art. 8 del presente regolamento.

[20] Art. modi ficato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182 ; precedenti modifiche : BU 2011, 611 ; BU 2012, 563 .

[21] 1 L’ammontare del rimborso dei giorni di congedo e delle spese è espresso percentualmente ed è in funzione della durata del rapporto d’impiego, così calcolato a partire dalla fine del corso o dall’ottenimento della certificazione

a) fino a 12 mesi, il 100%;

b) da 12 mesi e 1 giorno fino a 24 mesi, il 60%;

c) da 24 mesi e 1 giorno fino a 36 mesi, il 30%.

2 L’Ufficio stipendi e assicurazioni, su segnalazione dell’Area della gestione amministrativa è responsabile del ricupero del rimborso.

[21] Cpv. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182; precedenti modifiche : BU 2011, 611; BU 2012, 563.

1 Questo Regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

2 Esso entra in vigore con effetto immediato [22] e abroga il Regolamento concernente la formazione permanente degli impiegati del 23 dicembre 1996.

[22] Entrata in vigore: 2 maggio 2003 - BU 2003, 163.

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