Legislator Giurisprudenza & Legislazione
173.170 RPASTVAPABRPPA CH-TI

Art. 8 RPASt Regolamento sul personale ausiliario dello Stato (RPASt)

RPASt
Apri la fonte ufficiale Atto completo (22 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 8 RPASt

1 Il diritto allo stipendio e ad eventuali indennità decorre dal giorno dell’entrata in servizio effettiva e si estingue al momento della cessazione del rapporto d’impiego.

2 I giorni festivi e i sabati all’inizio del mese sono considerati giorni di servizio effettivo per il dipendente che inizia il servizio il giorno lavorativo successivo al giorno festivo.

← Art. 7 RPASt Regolamento sul personale ausiliario dello Stato (RPASt) Art. 9 RPASt →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →