173.170
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CH-TI
Art. 8 RPASt Regolamento sul personale ausiliario dello Stato (RPASt)
RPASt
Art. 8 RPASt
1 Il diritto allo stipendio e ad eventuali indennità decorre dal giorno dell’entrata in servizio effettiva e si estingue al momento della cessazione del rapporto d’impiego.
2 I giorni festivi e i sabati all’inizio del mese sono considerati giorni di servizio effettivo per il dipendente che inizia il servizio il giorno lavorativo successivo al giorno festivo.