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Art. 6 RPASt Regolamento sul personale ausiliario dello Stato (RPASt)

RPASt
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Art. 6 RPASt

1 Gli stipendi e le funzioni fanno riferimento al regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017, fatta eccezione per quelle categorie di personale ausiliario regolate dal Consiglio di Stato tramite risoluzione governativa.

2 Il personale ausiliario, ad eccezione del personale in stage, ha diritto alla tredicesima mensilità in proporzione dell’attività prestata.

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