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Art. 4 RPASt Regolamento sul personale ausiliario dello Stato (RPASt)

RPASt
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Art. 4 RPASt

1 Il contratto dev’essere stipulato in forma scritta prima dell’inizio dell’attività.

2 A titolo generale il personale ausiliario deve osservare i doveri di servizio dei dipendenti dello Stato ed in particolare gli articoli 22-31a della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) e gli articoli 16-22 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017 (RDSt).

3 Il personale ausiliario è assicurato contro gli infortuni ed è affiliato all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino secondo gli obblighi stabiliti dalle relative leggi.

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