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Art. 3 RPASt Regolamento sul personale ausiliario dello Stato (RPASt)

RPASt
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Art. 3 RPASt

1 Nell’assunzione di personale ausiliario è data preferenza ai cittadini residenti nel Cantone o nella Confederazione.

2 L’assunzione è subordinata alla presentazione dei titoli di studio o di lavoro richiesti, dell’autocertificazione sullo stato di salute, dell’estratto del casellario giudiziale e di ulteriori documenti necessari per la funzione.

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