173.170
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CH-TI
Art. 2 RPASt Regolamento sul personale ausiliario dello Stato (RPASt)
RPASt
Art. 2 RPASt
1 La proposta di assunzione e delle condizioni particolari di lavoro sono di competenza dei servizi interessati all’assunzione del personale ausiliario.
2 I Servizi centrali del personale sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni applicabili, a stipulare il contratto di lavoro e a trasmetterlo in copia al servizio richiedente e all’Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni.
3 Le competenze del datore di lavoro sono delegate ai Servizi centrali del personale.