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Art. 2 RPASt Regolamento sul personale ausiliario dello Stato (RPASt)

RPASt
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Art. 2 RPASt

1 La proposta di assunzione e delle condizioni particolari di lavoro sono di competenza dei servizi interessati all’assunzione del personale ausiliario.

2 I Servizi centrali del personale sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni applicabili, a stipulare il contratto di lavoro e a trasmetterlo in copia al servizio richiedente e all’Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni.

3 Le competenze del datore di lavoro sono delegate ai Servizi centrali del personale.

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