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Art. 3 Regolamento concernente le promozioni per la Divisione delle contribuzioni Regolamento concernente le promozioni per la Divisione delle contribuzioni

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Art. 3 Regolamento concernente le promozioni per la Divisione delle contribuzioni

[2] 1 La promozione alla funzione di Tassatore/trice I o Esattore/trice I può avvenire quando il collaboratore ha raggiunto almeno quattro aumenti, due dei quali maturati nella rispettiva funzione di II e a condizione che, cumulativamente

a) abbia superato positivamente il corso di legislazione fiscale – che comprende tutti i corsi base organizzati dalla Divisione – rispettivamente non siano emerse delle lacune nel contesto della completazione della formazione presso l’ufficio di attribuzione. Qualora il corso non sia stato organizzato per un periodo superiore ai 24 mesi, il funzionario dirigente può valutare la promozione sulla base dell’esperienza acquisita dal collaboratore;

b) nell’ultima valutazione periodica delle prestazioni e del comportamento abbia conseguito al minimo la valutazione complessiva “livello B”;

c) assuma il ruolo previsto dalla funzione superiore in base alla relativa descrizione della funzione che indica le responsabilità accresciute aggiunte.

[2] Art. modificato dal R 23.10.2019; in vigore dal 25.10.2019 - BU 2019, 365.

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