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Art. 4 Regolamento concernente le promozioni del personale uniformato delle Strutture carcerarie cantonali Regolamento concernente le promozioni del personale uniformato delle Strutture carcerarie cantonali

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Art. 4 Regolamento concernente le promozioni del personale uniformato delle Strutture carcerarie cantonali

Il Direttore delle Strutture carcerarie statuisce sull’attribuzione di gradi e qualifiche per le rispettive funzioni ed emana le necessarie direttive.

Entrata in vigore

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