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Art. 3 Regolamento concernente le promozioni del personale uniformato delle Strutture carcerarie cantonali Regolamento concernente le promozioni del personale uniformato delle Strutture carcerarie cantonali

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Art. 3 Regolamento concernente le promozioni del personale uniformato delle Strutture carcerarie cantonali

1 La promozione da operatore di centrale in formazione, a operatore di centrale, avviene nei termini previsti nella risoluzione governativa concernente la selezione, assunzione e formazione degli agenti di custodia e degli operatori di centrale per le Strutture carcerarie del Cantone Ticino.

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