Art. 2 Regolamento concernente le promozioni del personale uniformato delle Strutture carcerarie cantonali Regolamento concernente le promozioni del personale uniformato delle Strutture carcerarie cantonali
Art. 2 Regolamento concernente le promozioni del personale uniformato delle Strutture carcerarie cantonali
1 Le promozioni per anzianità di servizio sono conferite automaticamente, previo preavviso favorevole emesso dal funzionario dirigente.
2 T utte le promozioni concernenti gli agenti di custodia, sono subordinate al conseguimento dell’attestato professionale federale quale agente di custodia, rilasciato dal Centro svizzero per la formazione del personale penitenziario.
3 Le promozioni per carriera sono soggette a bando di concorso interno e soggiacciono alle seguenti condizioni
a) essere inserito nel percorso interno di carriera;
b) avere conseguito almeno il livello complessivo «C», nella valutazione periodica degli ultimi 2 anni, prestazioni superiori costituiscono titolo preferenziale;
c) risultare nominato nella funzione gerarchica inferiore alla funzione per la quale s’interpone la candidatura;
d) non avere subito una sanzione a seguito di una violazione dei doveri di servizio ai sensi degli art. 32 segg. della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e degli art. 41 e 42 RDSt negli ultimi due anni. Per la computazione del periodo fa stato la data di chiusura del concorso;
e) non avere subito una condanna penale correlata a reati incompatibili con la funzione di agente di custodia negli ultimi due anni. Il funzionario dirigente determina l’ammissibilità della candidatura in base alla gravità e/o natura del reato commesso e della recidività. Per la computazione del periodo fa stato la data di chiusura del concorso;
f) nessuna procedura esecutiva in corso non giustificata e assenza di attestati di carenza di beni;
g) nessuna limitazione allo svolgimento del lavoro a turni e/o nelle fasce orarie lavorative previste per la funzione;
h) nessuna limitazione quanto all’assunzione di mansioni operative previste per la fun zione;
i) nessuna limitazione quanto all’impiego nei differenti comparti delle Strutture carce rarie.