Legislator Giurisprudenza & Legislazione
173.140 CH-TI

Art. 2 Regolamento concernente le promozioni del personale uniformato delle Strutture carcerarie cantonali Regolamento concernente le promozioni del personale uniformato delle Strutture carcerarie cantonali

Apri la fonte ufficiale Atto completo (5 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 2 Regolamento concernente le promozioni del personale uniformato delle Strutture carcerarie cantonali

1 Le promozioni per anzianità di servizio sono conferite automaticamente, previo preavviso favorevole emesso dal funzionario dirigente.

2 T utte le promozioni concernenti gli agenti di custodia, sono subordinate al conseguimento dell’attestato professionale federale quale agente di custodia, rilasciato dal Centro svizzero per la formazione del personale penitenziario.

3 Le promozioni per carriera sono soggette a bando di concorso interno e soggiacciono alle seguenti condizioni

a) essere inserito nel percorso interno di carriera;

b) avere conseguito almeno il livello complessivo «C», nella valutazione periodica degli ultimi 2 anni, prestazioni superiori costituiscono titolo preferenziale;

c) risultare nominato nella funzione gerarchica inferiore alla funzione per la quale s’interpone la candidatura;

d) non avere subito una sanzione a seguito di una violazione dei doveri di servizio ai sensi degli art. 32 segg. della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e degli art. 41 e 42 RDSt negli ultimi due anni. Per la computazione del periodo fa stato la data di chiusura del concorso;

e) non avere subito una condanna penale correlata a reati incompatibili con la funzione di agente di custodia negli ultimi due anni. Il funzionario dirigente determina l’ammissibilità della candidatura in base alla gravità e/o natura del reato commesso e della recidività. Per la computazione del periodo fa stato la data di chiusura del concorso;

f) nessuna procedura esecutiva in corso non giustificata e assenza di attestati di carenza di beni;

g) nessuna limitazione allo svolgimento del lavoro a turni e/o nelle fasce orarie lavorative previste per la funzione;

h) nessuna limitazione quanto all’assunzione di mansioni operative previste per la fun ­ zione;

i) nessuna limitazione quanto all’impiego nei differenti comparti delle Strutture carce ­ rarie.

← Art. 1 Regolamento concernente le promozioni del personale uniformato delle Strutture carcerarie cantonali Regolamento concernente le promozioni del personale uniformato delle Strutture carcerarie cantonali Art. 3 Regolamento concernente le promozioni del personale uniformato delle Strutture carcerarie cantonali →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →