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Regolamento concernente le promozioni del personale uniformato delle Strutture carcerarie cantonali

5 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Testo normativo (5 Articoli)

Il presente regolamento, in ossequio all’art. 54 cpv. 7 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017 (in seguito RDSt), disciplina la struttura gerarchica e le promozioni del personale uniformato per le Strutture carcerarie del Cantone Ticino.

1 Le promozioni per anzianità di servizio sono conferite automaticamente, previo preavviso favorevole emesso dal funzionario dirigente.

2 T utte le promozioni concernenti gli agenti di custodia, sono subordinate al conseguimento dell’attestato professionale federale quale agente di custodia, rilasciato dal Centro svizzero per la formazione del personale penitenziario.

3 Le promozioni per carriera sono soggette a bando di concorso interno e soggiacciono alle seguenti condizioni

a) essere inserito nel percorso interno di carriera;

b) avere conseguito almeno il livello complessivo «C», nella valutazione periodica degli ultimi 2 anni, prestazioni superiori costituiscono titolo preferenziale;

c) risultare nominato nella funzione gerarchica inferiore alla funzione per la quale s’interpone la candidatura;

d) non avere subito una sanzione a seguito di una violazione dei doveri di servizio ai sensi degli art. 32 segg. della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e degli art. 41 e 42 RDSt negli ultimi due anni. Per la computazione del periodo fa stato la data di chiusura del concorso;

e) non avere subito una condanna penale correlata a reati incompatibili con la funzione di agente di custodia negli ultimi due anni. Il funzionario dirigente determina l’ammissibilità della candidatura in base alla gravità e/o natura del reato commesso e della recidività. Per la computazione del periodo fa stato la data di chiusura del concorso;

f) nessuna procedura esecutiva in corso non giustificata e assenza di attestati di carenza di beni;

g) nessuna limitazione allo svolgimento del lavoro a turni e/o nelle fasce orarie lavorative previste per la funzione;

h) nessuna limitazione quanto all’assunzione di mansioni operative previste per la fun ­ zione;

i) nessuna limitazione quanto all’impiego nei differenti comparti delle Strutture carce ­ rarie.

1 La promozione da operatore di centrale in formazione, a operatore di centrale, avviene nei termini previsti nella risoluzione governativa concernente la selezione, assunzione e formazione degli agenti di custodia e degli operatori di centrale per le Strutture carcerarie del Cantone Ticino.

Il Direttore delle Strutture carcerarie statuisce sull’attribuzione di gradi e qualifiche per le rispettive funzioni ed emana le necessarie direttive.

Entrata in vigore

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