Art. 4 Regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale Regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale
Art. 4 Regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale
1 Gli anni maturati presso un’altra Polizia cantonale saranno computati con un rapporto di uno a uno. La Direzione di polizia può richiedere dei complementi formativi agli agenti assunti da altri Corpi.
2 Agli agenti assunti da altri Corpi e in possesso dell’attestato federale di agente di polizia conseguito a partire dall’anno 2003 rispettivamente 2010 per la Polizia militare, sono riconosciuti gli anni di servizio maturati precedentemente dedotto il primo anno di introduzione in Polizia cantonale.
3 Agli agenti assunti da altri Corpi e che non hanno svolto la Scuola di polizia o che hanno seguito una formazione in ambito di sicurezza pubblica (segnatamente, il Corpo Guardie di Confine federale e, prima dell’anno 2010, la Polizia militare) sono riconosciuti gli anni maturati con un rapporto di due a uno. Altri casi particolari sono valutati di volta in volta dal Comando della Polizia cantonale.