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Art. 3 Regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale Regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale

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Art. 3 Regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale

1 Per i gradi di cui agli art. 13-17 e 25 e seguenti, vale il principio secondo cui per poter mantenere grado e stipendio, la funzione attribuita deve essere esercitata finché non intervenga il pensionamento o una promozione. La rinuncia alla funzione attribuita, rispettivamente il suo mancato esercizio, comportano la riduzione alla classe corrispondente alla funzione effettivamente svolta.

2 Per i concorsi interni per l’assunzione di funzioni di responsabilità almeno tre anni di servizio devono essere stati maturati presso una Polizia cantonale.

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