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Art. 2 Regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale Regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale

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Art. 2 Regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale

1 Le promozioni per anzianità per i titolari di funzioni senza responsabilità particolare di condotta (da gendarme a sergente e ispettore principale) sono conferite senza concorso. Tra il sesto e l’ottavo anno di servizio vige l’obbligo di uno stage pratico presso la centrale operativa la cui riuscita sarà certificata da apposite qualifiche. Il mancato svolgimento dello stage preclude, di regola, l’avanzamento al grado di sergente o ad altro grado superiore. [1]

2 Le assunzioni in funzioni con responsabilità di condotta o specialistiche (articoli 13-17 e 25-28) sono conferite previo concorso, di regola nella forma dell’incarico. La nomina potrà essere riconosciuta dopo il conseguimento di attestati o diplomi, cantonali o federali, e limitatamente alle posizioni previste negli organigrammi approvati dal Dipartimento delle istituzioni. I relativi bandi di concorso devono contenere l’indicazione della formazione, compresi eventuali certificati o diplomi, da conseguire o per i quali è chiesto l’impegno al conseguimento entro un termine determinato. Il mancato conseguimento entro il termine fissato comporterà il ritorno alla funzione di nomina precedente. La Direzione della Polizia cantonale prescrive i percorsi di formazione.

3 Il possesso di certificati di studio superiori può supplire completamente o in parte alle certificazioni richieste da questo regolamento. La decisione spetta alla Direzione della Polizia cantonale.

4 Per la classificazione di stipendio nell’ambito di promozioni come da articoli 13 a 17 e 25 e seguenti, si applicano le norme della la legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip) e del RDSt.

5 Per la data delle promozioni di carriera relative agli agenti di polizia si applica l’art. 54 cpv. 6 bis RDSt. [2]

6 Nel bando di concorso sono indicati la funzione con i relativi compiti, i requisiti minimi principali derivanti dalla valutazione analitica della funzione e le condizioni di assunzione. [3]

[1] Cpv. modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 24.3.2023 - BU 2023, 114.

[2] Cpv. introdotto dal R 15.3.2023; in vigore dal 24.3.2023 - BU 2023, 114.

[3] Cpv. introdotto dal R 15.3.2023; in vigore dal 24.3.2023 - BU 2023, 114.

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