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Art. 2 Regolamento sul rapporto d’impiego dei collaboratori personali dei Consiglieri di Stato Regolamento sul rapporto d’impiego dei collaboratori personali dei Consiglieri di Stato

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Art. 2 Regolamento sul rapporto d’impiego dei collaboratori personali dei Consiglieri di Stato

Il Consiglio di Stato assume i collaboratori personali senza procedere a pubblico concorso, su proposta del competente direttore di dipartimento.

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