Art. 4 RDSt Regolamento dei dipendenti dello Stato (RDSt)
Art. 4 RDSt
1 I servizi centrali curano la pubblicazione sul Foglio ufficiale o interna dei bandi di concorso; raccolgono e sottopongono all’autorità di nomina tutti i documenti relativi.
2 Nel bando di concorso sono indicati la funzione con i relativi compiti, i requisiti minimi principali derivanti dalla valutazione analitica delle funzioni e le condizioni di assunzione. [4]
3 Le funzioni sono elencate nel regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato.
4 Ogni funzione messa a concorso è designata al maschile e al femminile.
5 Non sono sottoposti alla pubblicazione del concorso
a) le promozioni per le funzioni di carriera interna alle singole unità amministrative;
b) i trasferimenti interni a pari funzione;
c) i casi specifici dove l’autorità di nomina decide di rinunciare al pubblico concorso;
d) una quota di almeno 1/6 dei posti di apprendistato, dedicati a giovani con problemi di formazione, da individuare da parte dei servizi centrali in collaborazione con la Divisione della formazione professionale o la Divisione della scuola. [5]
[4] Cpv. modificato dal R 2.12.2020; in vigore dal 4.12.2020 - BU 2020, 377.
[5] Lett. modificata dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108.