Art. 3 RDSt Regolamento dei dipendenti dello Stato (RDSt)
Art. 3 RDSt
1 Funzionario dirigente è il responsabile di una o più unità amministrative così previste dagli organigrammi dei dipartimenti, delle Magistrature permanenti e dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio. Queste funzioni sono elencate nel regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato.
2 Ogni dipendente ha un proprio funzionario dirigente. Il Consigliere di Stato esercita direttamente tale funzione nei confronti dei Direttori di divisione, dei Segretari generali e degli altri dipendenti a lui direttamente subordinati, con facoltà di delega.
3 In mancanza di un supplente predesignato, spetta al funzionario dirigente superiore assicurare senza interruzione l’esercizio della funzione dirigente presso ciascuna unità.
4 Al funzionario dirigente compete la gestione del personale attribuito. I servizi centrali intervengono sussidiariamente.
5 Al funzionario dirigente è data la competenza di richiamare verbalmente o per iscritto i propri collaboratori in caso di inadempienze di poco conto.