Art. 2 RDSt Regolamento dei dipendenti dello Stato (RDSt)
Art. 2 RDSt
1 Sono servizi centrali per la gestione del personale ai sensi di questo regolamento
a) per gli impiegati secondo l’art. 1 cpv. 1 lett. a) LORD: la Sezione delle risorse umane del Dipartimento delle finanze e dell’economia;
b) per i docenti cantonali secondo l’art. 1 cpv. 1 lett. b) LORD: la Sezione amministrativa del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport;
c) per i dipendenti dell’Istituto delle assicurazioni sociali (di seguito IAS): la relativa direzione.
2 Ai servizi centrali compete la formulazione di proposte relative alla politica generale del personale, la consulenza e il supporto ai funzionari dirigenti nonché il controllo in generale dell’applicazione delle norme.
3 In caso di mancato rispetto delle norme del diritto del personale da parte dei funzionari dirigenti, ai servizi centrali è data la competenza di effettuare una segnalazione al rispettivo funzionario dirigente superiore.
4 La sezione delle scuole comunali [3] del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, nell’ambito della gestione del personale docente comunale, svolge un ruolo di coordinamento e di consulenza secondo le leggi specifiche.
[3] Denominazione dell’unità amministrativa adattata d’ufficio il 21.12.2019; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 462.