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Art. 39 LORD Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD)

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Art. 39 LORD

1 La facoltà di punire disciplinarmente si prescrive in cinque anni a decorrere dalla trasgressione; in presenza di un procedimento penale riguardante gli stessi fatti, questo termine è automaticamente prorogato fino ad un anno dalla crescita in giudicato della decisione penale.

2 La decisione disciplinare deve essere presa e comunicata all'interessato entro tre mesi dalla chiusura dell'inchiesta. [64]

3 Se i presupposti per una sanzione disciplinare non sono dati, il procedimento formalmente aperto dev’essere chiuso con una decisione di abbandono.

[64] Cpv. modificato dalla L 15.9.2025; in vigore dal 15.12.2025 - BU 2025, 328.

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