Art. 2 LORD Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD)
Art. 2 LORD
1 Il conferimento della nomina e dell’incarico è di competenza
a) del Consiglio di Stato per gli impiegati dell’amministrazione cantonale, per i docenti delle scuole cantonali e per i docenti di competenza cantonale attivi nelle scuole comunali (docenti di sostegno pedagogico, docenti delle unità scolastiche differenziate, docenti di lingua e integrazione, docenti di appoggio delegati); [11]
b) del Municipio per i docenti comunali; [12]
c) del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti per i propri dipendenti; [13]
d) del Gran Consiglio, su proposta dell’Ufficio presidenziale, per il Segretario generale del Gran Consiglio; [14]
e) dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio per gli altri dipendenti dei Servizi del Gran Consiglio. [15]
2 È di competenza delle autorità di cui alle lett. a), b), c) ed e) l’incarico del personale ausiliario e dei supplenti.
[11] Lett. modificata dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 348; precedente modifica: BU 2015, 127.
[12] Lett. modificata dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 348; precedente modifica: BU 2012, 297.
[13] Lett. modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2012, 297, BU 2013, 317 e BU 2019, 55.
[14] Lett. modificata dalla L 24.2.2015; in vigore dal 17.4.2015 - BU 2015, 127.
[15] Lett. modificata dalla L 24.2.2015; in vigore dal 17.4.2015 - BU 2015, 127.