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Art. 7 LRetCdS Legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato (LRetCdS)

LRetCdS
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Art. 7 LRetCdS

1 Il reddito ponte ammonta al 4% dell’onorario lordo annuo per ogni anno di carica, ritenuto un minimo dell’8% e un massimo del 48%.

2 Esso è versato dal momento in cui decade il diritto all’onorario e fino alla nascita del diritto alla rendita di vecchiaia secondo la LAVS o, in caso di decesso.

3 Nel caso di decesso si applica per analogia l’articolo 29 LStip.

4 Il reddito ponte sottostà al prelievo degli oneri sociali, inclusi quelli della previdenza professionale.

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