172.400
LRETCDS
CH-TI
Art. 7 LRetCdS Legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato (LRetCdS)
LRetCdS
Art. 7 LRetCdS
1 Il reddito ponte ammonta al 4% dell’onorario lordo annuo per ogni anno di carica, ritenuto un minimo dell’8% e un massimo del 48%.
2 Esso è versato dal momento in cui decade il diritto all’onorario e fino alla nascita del diritto alla rendita di vecchiaia secondo la LAVS o, in caso di decesso.
3 Nel caso di decesso si applica per analogia l’articolo 29 LStip.
4 Il reddito ponte sottostà al prelievo degli oneri sociali, inclusi quelli della previdenza professionale.