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Art. 3 LRetCdS Legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato (LRetCdS)

LRetCdS
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Art. 3 LRetCdS

Ai membri del Consiglio di Stato sono applicabili le norme della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) e della LStip riguardanti

a) il diritto all’onorario in caso di assenza;

b) gli assegni per i figli e le prestazioni ai superstiti;

c) l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie profes ­ sionali e contro gli infortuni non professionali e il pagamento dei relativi premi;

d) le modalità di pagamento dell’onorario;

e) l’adeguamento al rincaro.

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