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Art. 2 Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato

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Art. 2 Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato

La costituzione di commissioni si giustifica se lo svolgimento dei compiti

a) è stabilito dalla legge;

b) esige conoscenze specialistiche non disponibili presso l’Amministrazione cantonale;

c) necessita di un coinvolgimento di enti locali o altri interlocutori qualificati non limitabile ad una procedura di consultazione;

d) richiede competenze decisionali o di preavviso;

e) prevede, per la sua attività di supporto strategico, tecnico e amministrativo, nonché di consulenza e propositiva, un periodo indeterminato. [2]

[2] Lett. modificata dal R 6.3.2012; in vigore dal 9.3.2012 - BU 2012, 95.

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