Art. 2 Regolamento concernente il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ed i suoi rapporti con il Collegio governativo e l’Amministrazione cantonale Regolamento concernente il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ed i suoi rapporti con il Collegio governativo e l’Amministrazione cantonale
Art. 2 Regolamento concernente il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ed i suoi rapporti con il Collegio governativo e l’Amministrazione cantonale
1 Il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato istruisce il ricorso e assume le prove ai sensi degli articoli 25 e 81 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 e allestisce i progetti di decisione sui ricorsi
a) inoltrati al Consiglio di Stato contro le decisioni dei Dipartimenti, dei loro servizi e di quelli direttamente sottoposti al Consiglio di Stato (ricorsi gerarchici);
b) inoltrati contro le risoluzioni degli enti autonomi di diritto pubblico (comuni, patriziati, consorzi e altri enti). [2]
2 Fanno eccezione i ricorsi in materia di piani regolatori e di piani particolareggiati, che sono trattati dal Dipartimento del territorio.
3 Nel caso di ricorso, in particolare gerarchico, i Dipartimenti o le sue Unità subordinate si esprimono nei confronti del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato esclusivamente in sede di istruttoria.
[2] Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 116.