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Art. 4 Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali

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Art. 4 Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali

1 Le decisioni dei Dipartimenti, della Cancelleria e delle istanze subordinate sono suscettibili di reclamo nei casi stabiliti dal Consiglio di Stato e indicati nell'allegato.

2 Resta riservata la procedura prevista da leggi o regolamenti speciali.

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