172.220
CH-TI
Art. 4 Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali
Art. 4 Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali
1 Le decisioni dei Dipartimenti, della Cancelleria e delle istanze subordinate sono suscettibili di reclamo nei casi stabiliti dal Consiglio di Stato e indicati nell'allegato.
2 Resta riservata la procedura prevista da leggi o regolamenti speciali.