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Art. 3 Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali

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Art. 3 Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali

[4] Il diritto di firma è regolato come segue

a) con firma collettiva a due del funzionario che ha istruito la pratica o del suo sostituto, e del funzionario dirigente responsabile dell'unità cui è attribuita la competenza di decisione o del suo sostituto;

b) con firma individuale del funzionario dirigente responsabile dell'unità cui è attribuita la competenza di decisione, o del suo sostituto se lo stesso funzionario ha istruito la pratica o in altri casi stabiliti dal Dipartimento per giustificati motivi;

c) senza firma per le decisioni individuali emanate in grande numero tramite procedure automatizzate (notifica di tassazione, imposta di circolazione, ecc.).

[4] Art. modificato dal R 5.7.1995; in vigore dal 18.7.1995 - BU 1995, 361.

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