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CH-TI
Art. 2 Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali
Art. 2 Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali
1 Per l’applicazione e l’esecuzione delle deleghe valgono le disposizioni sui doveri di servizio previste dalla legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.
2 Il Consiglio di Stato e ogni Direttore di Dipartimento definiscono i criteri da seguire per l’emanazione delle decisioni delegate e ne assicurano il rispetto.
3 L’Ispettorato delle finanze e la Sezione cassa e contabilità vigilano, nell’ambito delle rispettive funzioni, all’osservanza delle competenze delegate. [3]
[3] Cpv. modificato dal R 21.12.2004; in vigore dal 4.1.2005 - BU 2005, 8; precedente modifica: BU 2004, 254.