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Art. 8 Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione

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Art. 8 Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione

1 Il Consiglio di Stato nomina il suo Presidente ed un Vicepresidente, che stanno in carica un anno.

Alla scadenza dell’anno il Vicepresidente assume la presidenza.

2 Per il resto, la carica è assunta per rotazione secondo l’anzianità di carica subordinatamente in base all’età.

3 Il Presidente non è immediatamente rieleggibile.

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