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Art. 7a Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione

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Art. 7a Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione

[1] I membri del Consiglio di Stato che cessano la carica o assumono la direzione di un altro Dipartimento sono tenuti a trasmettere al successore nella loro integralità i dossier pendenti di carattere politico o amministrativo, non ancora maturi per l’archiviazione ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 della legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011.

[1] Art. introdotto dal R 21.1.2015; in vigore dal 23.1.2015 - BU 2015, 15.

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