172.210
CH-TI
Art. 7 Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione
Art. 7 Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione
I membri del Consiglio di Stato devono avere il domicilio nel Cantone o eleggerlo nei termini stabiliti dalla legge.