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Art. 7 Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione

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Art. 7 Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione

I membri del Consiglio di Stato devono avere il domicilio nel Cantone o eleggerlo nei termini stabiliti dalla legge.

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