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Art. 5 Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione

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Art. 5 Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione

1 Ciascun membro del Consiglio di Stato dirige un Dipartimento.

2 Il Consiglio di Stato ripartisce i Dipartimenti fra i suoi membri all’inizio di ogni legislatura e, se del caso, in seguito ad elezione complementare.

3 La ripartizione dei Dipartimenti tiene conto del diritto dell’uscente, rieletto, di dirigere il proprio Dipartimento. Per il Dipartimento vacante è dato il diritto di opzione in base all’anzianità di carica, subordinatamente in base al risultato complessivo dell’elezione.

4 Il Consiglio di Stato designa tra i suoi membri un supplente per ogni Direttore di Dipartimento.

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