172.210
CH-TI
Art. 3 Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione
Art. 3 Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione
1 Il Consiglio di Stato si adopera affinchè l’attività dell’Amministrazione cantonale sia adeguata, efficiente e razionale.
2 Provvede al coordinamento a tutti i livelli dell’Amministrazione cantonale, come anche tra questa e altre persone o enti incaricati di compiti amministrativi.
3 Disciplina il diritto di firma.
4 Assicura l’informazione interna.
5 Vigila sull’Amministrazione cantonale e assicura che la sua attività sia conforme al diritto.