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Art. 3 Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione

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Art. 3 Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione

1 Il Consiglio di Stato si adopera affinchè l’attività dell’Amministrazione cantonale sia adeguata, efficiente e razionale.

2 Provvede al coordinamento a tutti i livelli dell’Amministrazione cantonale, come anche tra questa e altre persone o enti incaricati di compiti amministrativi.

3 Disciplina il diritto di firma.

4 Assicura l’informazione interna.

5 Vigila sull’Amministrazione cantonale e assicura che la sua attività sia conforme al diritto.

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