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Art. 22 Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione

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Art. 22 Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione

1 Il Cancelliere dello Stato è nominato dal Consiglio di Stato e dichiara davanti allo stesso la propria fedeltà alla costituzione ed alle leggi.

2 È sottoposto alle leggi organiche sui dipendenti dello Stato.

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