172.210
CH-TI
Art. 22 Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione
Art. 22 Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione
1 Il Cancelliere dello Stato è nominato dal Consiglio di Stato e dichiara davanti allo stesso la propria fedeltà alla costituzione ed alle leggi.
2 È sottoposto alle leggi organiche sui dipendenti dello Stato.