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Art. 2 Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione

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Art. 2 Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione

Il Consiglio di Stato, riservati i diritti del popolo e del Gran Consiglio

a) pianifica l’attività del Cantone e provvede a realizzarne i programmi;

b) dirige la fase preliminare della procedura legislativa;

c) cura l’esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana le necessarie norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni;

d) amministra le finanze ed i beni del Cantone e presenta annualmente i conti consuntivi e preventivi;

e) dirige l’Amministrazione cantonale e ne fa rapporto ogni anno al Gran Consiglio;

f) nomina i dipendenti e le persone incaricate di una funzione pubblica cantonale, salvo diversa disposizione della Costituzione o della legge;

g) vigila sulle autorità dei Comuni e degli altri enti pubblici e ne coordina l’attività nei limiti fissati dalla legge;

h) assicura l’ordine pubblico;

i) rappresenta il Cantone nei confronti della Confederazione, degli altri Cantoni e di ogni altra autorità;

j) risponde alle consultazioni promosse dalla Confederazione e può sottoporre gli oggetti di particolare importanza al Gran Consiglio.

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