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Art. 2 Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti

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Art. 2 Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti

1 Il Consiglio di Stato fissa il numero dei Dipartimenti e può riunirli o variarli mediante decreto esecutivo da pubblicarsi sul Bollettino delle leggi e sul Foglio ufficiale.

2 Il Consiglio di Stato può stipulare mandati di prestazione con le unità amministrative autonome. [8]

[8] Cpv. introdotto dalla L 11.10.2005; in vigore dal 4.4.2006 - BU 2006, 133.

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