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171.100 LGC CH-TI

Art. 2 LGC Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)

LGC
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Art. 2 LGC

La presente legge disciplina in particolare

a) l’organizzazione e la procedura del Gran Consiglio;

b) i diritti e i doveri dei membri del Gran Consiglio;

c) i rapporti tra il Gran Consiglio e i poteri esecutivo e giudiziario.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

52.2002.231 · ti (art. 2 LGC)
Official vs. Cantonal Government (Disciplinary Suspension and Salary Cut)
The imposition of court fees is based on the Cantonal Law on Court Fees (LGC), cited in the disposal under point 2 for costs.