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Art. 116 LGC Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)

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Art. 116 LGC

1 Nell’ordine del giorno devono essere elencati separatamente e secondo priorità tutti gli oggetti sui quali le Commissioni sono pronte a riferire per il giorno della seduta e quelli di cui è prevista la discussione, indi can done la forma di deliberazione prevista, preso atto del preavviso della Commissione.

2 Il Gran Consiglio può decidere la modifica della successione delle trattande.

3 Il Gran Consiglio può decidere la modifica della forma di deliberazione stabilita dall’Ufficio presidenziale, su richiesta scritta di 1 capogruppo o di almeno 5 deputati. La deliberazione sulla richiesta di modifica avviene secondo la forma della procedura scritta.

4 Il Gran Consiglio può deliberare su un oggetto che non figura all’ordine del giorno, purché venga votata l’urgenza

a) su proposta dell’Ufficio presidenziale;

b) su proposta di un gruppo parlamentare;

c) su proposta della Commissione designata. [46]

[46] Cpv. modificato dalla L 21.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 152.

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