Art. 116 LGC Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)
Art. 116 LGC
1 Nell’ordine del giorno devono essere elencati separatamente e secondo priorità tutti gli oggetti sui quali le Commissioni sono pronte a riferire per il giorno della seduta e quelli di cui è prevista la discussione, indi can done la forma di deliberazione prevista, preso atto del preavviso della Commissione.
2 Il Gran Consiglio può decidere la modifica della successione delle trattande.
3 Il Gran Consiglio può decidere la modifica della forma di deliberazione stabilita dall’Ufficio presidenziale, su richiesta scritta di 1 capogruppo o di almeno 5 deputati. La deliberazione sulla richiesta di modifica avviene secondo la forma della procedura scritta.
4 Il Gran Consiglio può deliberare su un oggetto che non figura all’ordine del giorno, purché venga votata l’urgenza
a) su proposta dell’Ufficio presidenziale;
b) su proposta di un gruppo parlamentare;
c) su proposta della Commissione designata. [46]
[46] Cpv. modificato dalla L 21.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 152.