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Art. 4 Legge sulla pianificazione cantonale Legge sulla pianificazione cantonale

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Art. 4 Legge sulla pianificazione cantonale

Il Gran Consiglio

a) discute il rapporto sugli indirizzi di sviluppo socioeconomico, di politica finanziaria e di organizzazione del territorio del Consiglio di Stato;

b) ... [2]

c) discute le linee direttive e il piano finanziario quadriennali e ne verifica ogni anno l’esecuzione, in sede di preventivo.

[2] Lett. abrogata dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 153; precedente modifica: BU 1990, 365.

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