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Art. 2 Legge sulla pianificazione cantonale Legge sulla pianificazione cantonale

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Art. 2 Legge sulla pianificazione cantonale

Il Cantone persegue gli obiettivi seguenti

a) lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi sociali e culturali;

b) il consolidamento dell’economia cantonale;

c) una politica di equa ridistribuzione del reddito sociale;

d) l’attenuazione degli squilibri regionali e settoriali;

e) l’equilibrio delle finanze pubbliche.

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