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Art. 9 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

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Art. 9 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

1 Se una persona singola o un numero ridotto di persone subiscono un grave danno in conseguenza di una misura di polizia compiuta in stato di necessità, l’ente pubblico risponde secondo equità.

2 Il risarcimento è escluso quando il danneggiato abbia causato lo stato di necessità, quando abbia contribuito per sua colpa grave all’evento dannoso, quando l’atto dannoso abbia principalmente perseguito lo scopo di tutelarlo particolarmente.

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