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Art. 8 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

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Art. 8 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

L’ente pubblico risponde del danno cagionato da un atto lecito solo nei casi previsti dalla legge.

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