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CH-TI
Art. 8 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici
Art. 8 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici
L’ente pubblico risponde del danno cagionato da un atto lecito solo nei casi previsti dalla legge.