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Art. 7 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

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Art. 7 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

1 L’ente pubblico è responsabile del danno cagionato da un agente pubblico nell’esercizio di un’attività sanitaria in violazione dei compiti assegnati alla sua funzione.

2 Quando tali compiti attengono all’esercizio diretto di un’attività terapeutica l’ente pubblico risponde del danno se vi è grave violazione delle regole dell’arte medica e se non prova che l’agente pubblico è esente da colpa.

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